limiti
del controllo del Registro delle Imprese
Nuovi spunti di riflessione offerti dal raffronto della nuova e
previgente normativa possono forse contribuire alla definizione concettuale
dell’espressione regolarità formale della documentazione, peraltro non agevole
né univoca, già prima della L. 340/2000.
L’indagine muove dall’esame
delle norme del Codice civile e del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 07.12.1995, n. 581), dell’art. 8, L. 29.12.1993
n. 580 (istitutiva del Registro delle Imprese)
e della diversa disciplina dettata per l’iscrizione delle società di
persone e delle società soggette ad
omologazione.
Autorevole dottrina ha
individuato quattro diversi procedimenti di attuazione della pubblicità:
deposito, iscrizione pura e semplice, iscrizione previa omologazione e
pubblicazione nel bollettino (Bocchini: Pubblicità delle Imprese, Enc. Giu.
Treccani).
Iscrizione pura e semplice (non preceduta da omologazione)
L’art. 11 del Regolamento,
che disciplina l’iscrizione (nella sezione ordinaria) su domanda (c.d.
iscrizione pura e semplice), al sesto comma , prescrive l’accertamento da parte
dell’Ufficio, della “corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede
l’iscrizione a quello previsto dalla legge” e del “concorso delle altre
condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”.
L’art. 2200 c.c. dispone che
l’iscrizione delle società nel Registro delle Imprese è regolata dalle
disposizioni dei Titoli V e VI
c.c.(Libro sulle Società e Libro Soc. Coop) ;
In base al detto rinvio si
era pacificamente esclusa
l’applicabilità all’iscrizione previa omologazione degli artt. 2189 1 comma
(rifiuto d’iscrizione) e 2192 (ricorso contro il decreto del giudice del
registro). Inoltre, dal combinato disposto degli articoli 2200 e 2295 (atto
costitutivo della s.n.c.) si può argomentare : l’articolo 2295, nell’elencare
gli elementi che l’atto costitutivo della snc deve contenere, non pone un
requisito di forma scritta né ad substantiam né ad probationem tanto che il
contratto può essere concluso anche oralmente (così Cass. 4569/1992), ma si
limita a disciplinare il contenuto dell’atto costitutivo richiesto solo a fini
di pubblicità (Ferrara e Corsi: Impr., p. 312).
Pertanto il Registro delle
Imprese, in caso di costituzione di snc, deve verificare la presenza degli
elementi richiesti dall’art. 2295:
1.
cognome nome luogo e data di nascita domicilio e cittadinanza dei soci;
2.
ragione sociale;
3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza (tale indicazione non è necessaria, in quanto ai sensi dell’art. 2257 l’amministrazione si presume affidata disgiuntivamente a ciascuno dei soci); la sede ;
4.
l’oggetto sociale;
5.
i conferimenti (anche tale
indicazione non è necessaria in quanto ai sensi dell’art. 2253 si presume che i
soci abbiano conferito in parti uguali quanto necessario al conseguimento dell’oggetto)
6.
le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;
7.
le norme sulla ripartizione degli utili ( non necessaria - supplisce
l’art. 2263)
8.
la durata della società.
Va segnalato comunque, che, nonostante la chiarezza della materia, un articolato dibattito è sorto sul limite del controllo del Registro delle Imprese in sede di iscrizione non preceduta da omologazione
Trib. Parma 30.10.1998
Non puo` essere iscritto nel
Registro Imprese l’atto costitutivo di un Consorzio al quale intervenga una
societa` rappresentata da persona non munita di poteri
Trib. Milano 21.04.1997, in Le società, 1996, n. 6, pag. 697
Il controllo esercitato dal
Conservatore del Registro delle Imprese deve intendersi come controllo di
legalita` sostanziale dell’atto in quanto
l’art. 2189 c.c. comma 2 recita testualmente che « prima di procedere
all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità` della
sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione », espressione analoga a quella che compare nell’art. 11 comma 6
lett. e) del Regolamento il quale espressamente ribadisce che « prima di
procedere all’iscrizione, l’ufficio accerta: ... e) il concorso delle altre
condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione ».
Tale decisione non considera
il rinvio operato dall’art. 2200 c.c. alle norme dei titoli V e VI c.c.
Sul problema della sindacabilita` o meno della validita` dell’atto da
iscrivere, la giurisprudenza appariva divisa.
In senso affermativo:
Trib. Milano 19
febbraio1970, in Riv. dir. proc., 1970, 337, con nota di Colesanti;
Trib. Milano 17 novembre
1969,in Riv. dir. comm., 1970, II, 139;
Trib. Viterbo 10 dicembre
1969, ivi, 1970, II, 139;
Trib. Catania 30 marzo 1981,
in Giur. comm., 1982, II, 707;
Trib. Milano 7 maggio 1992,
in Le societa` , 1993, 197;
Trib. Milano 21 aprile 1997,
in Giur. comm., 1998, 625.
In senso negativo (nel
senso del mero controllo formale dell’atto):
Trib. Firenze 25 novembre
1978, in Giur. merito, 1979, I, 281;
Trib. Monza 6 ottobre 1986,
in Foro it., 1987, I, 957, con nota di Morera;
Trib. Monza 22 settembre
1987, in Dir. fall., 1988, II, 118;
Trib.Prato 11 dicembre 1987,
in Le societa` , 1988, 401;
Trib. Napoli 8 gennaio 1993,
ivi, 1993,818, con nota di Laurini;
App. Milano 24 settembre
1970, in Foro pad., 1970, I, 995;
Trib.Modena 13 agosto 1997,
in Giur. comm., 1999, II, 93, con nota adesiva di Mandrioli;
Trib. Alessandria 5 agosto 1997,
in Riv. Not. 1998, pp. 513 ss.
La dottrina, invece,
appariva in prevalenza orientata in senso negativo:
MORO, Sul contenuto e sui limiti del potere di controllo attribuito dal vigente codice civile all’ufficio del registro delle imprese, in Riv.Not. , 1965, 1006;
COLESANTI, Sui poteri dell’ufficio del registro delle imprese, in Riv. dir. proc., 1970, 342;
BOCCHINI, La pubblicita` delle societa`commerciali, Napoli, 1971, 44;
FERRI, Delle societa` ,in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G.branca, Bologna-Roma, 1981, 382;
RAGUSA-MAGGIORE, Il registro delle Imprese, in Codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1989, 62-63;
MARASA, Le societa` . Societa` in generale, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, 77;
QUATRARO-CONFALONIERI-PROPERSI, La volontaria giurisdizione societaria, Milano,1991, 5;
FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le societa` , Milano, 1994, 100-101;
MARASA -IBBA, Il registro delle imprese, Torino, 1997, 146.
Iscrizione previa omologazione
L’art. 13
del Regolamento disciplina il “Procedimento di iscrizione degli atti
omologati dal Tribunale” e dispone che l’Ufficio deve accertare:
a)
l’autenticità della sottoscrizione della domanda
b)
la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la regolarità formale di
tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione (tra i quali
rientrava il decreto emesso dal tribunale)
L’espressione “regolarità
formale della documentazione” di cui alla legge 340/2000 sembra assumere, a questo punto, contorni meno
evanescenti.
Credo che in proposito
l’art. 13 del Regolamento consenta di
focalizzare la sfuocata espressione.
La regolarità formale del decreto di omologazione, non può significare altro che esistenza e provenienza dall’Autorità competente.
Dunque:
(1)
- atti soggetti ad omologa: mera regolarita formale dei documenti;
(2)
atti non soggetti ad omologa: controllo piu invasivo, ma limitato alle
condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione.
I limiti del Controllo
possono mutare a seconda che l’atto di cui si chiede l’iscrizione sia atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
E ciò alla luce del regime
delle sanzioni disciplinari previste dalla legge a carico del notaio.
In diversi ordinamenti gli
atti pubblici, diversamente dalle scritture private, sono sottratti ad ogni
controllo in sede di iscrizione.
Inoltre la legge 345/2000,
nell’abrogare il procedimento di omologazione da parte del tribunale, ha
attribuito la verifica delle condizioni richieste dalla legge al notaio
rogante, istituendo gravi sanzioni a carico di quest’ultimo e richiamando
l’art. 28 legge notarile, che sicuramente si applica agli atti pubblici, mentre
ne è discussa l’applicabilità alle scritture private autenticate.
L’art. 138 bis della legge
notarile, introdotto dall’art. 32 L. 340/2000, dispone che il notaio che chiede
l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di
capitali…….quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge (condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione
n.d.a.), viola l’art. 28 1° comma legge notarile ed è punito con la sospensione
e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
Al secondo comma l’art. 138
bis dispone che con la medesima sanzione amministrativa è punito il notaio che
chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di
società di capitali quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge (per l’iscrizione n.d.a.)
La manifesta inesistenza
deve concretarsi in una carenza che si avverte con immediatezza, senza la
mediazione di procedimenti logico-giuridici.
L’avverbio usato
“manifestamente” attiene alla sfera dei fatti e non degli atti, dunque alla
sfera documentale e non a quella concettuale.
A sostegno di questa
affermazione cito le argomentazioni di autorevole dottrina (Bocchini, Nuovi
profili della pubblicità commerciale, prolusione al 47° corso della Sc. Di
Notariato Anselmi- in Riv. Not. Pp. 3 e
seguenti) secondo la quale “sul piano
della pubblicità (e perciò rispetto ai terzi) il negozio rileva, di regola,
solo come mero fatto e di conseguenza il controllo non possa avere ad oggetto
la sua validità come fattispecie negoziale, ma solo la sua esistenza come mero
fatto. In sostanza l’art. 2193 c.c. concerne la mera esistenza del fatto
segnalato e anche quando oggetto della pubblicità è un negozio o un atto
giuridico in senso stretto, la pubblicità lo riguarda soltanto come fatto.”
Sul piano dogmatico è ammissibile che il il negozio giuridico possa essere valutato dall’ordinamento in due diverse prospettive : tra le parti come regolamento di interessi, nei confronti dei terzi, rispetto alla informazione del mercato, come mero fatto.
Sul piano sistematico, la
tesi suesposta appare suffragata dal raffronto della pubblicità commerciale con
le altre forme di pubblicità predisposte dall’ordinamento.
Anche il Conservatore dei
RR.II. può esercitare un controllo di natura formale, in quanto, ad esempio,
non può rifiutare la trascrizione fuori dai casi di cui all’art. 2647 c.c. e
tantomeno di un negozio nullo, (ché anzi la sentenza dichiarativa di nullità va
annotata a margine della trascrizione dell’atto nullo).
L’ordinamento nel
disciplinare la pubblicità dei negozi giuridici offre ai terzi l’informazione
della loro esistenza ma non la certezza della loro validità.
Dunque l’esame dell’Ufficio
del Registro deve tendere ad accertare l’esistenza di una realtà oggettiva, non a giudicarla
Ci si deve chiedere ora se:
nonostante la nuova
normativa, permangano nel conservatore più ampi poteri di controllo sulle
società di persone (sarebbe come affermare che il notaio non è tenuto a
verificare, per queste società, l’esistenza delle condizioni richieste dalla
legge, magari perché nessuna sanzione amministrativa è prevista per questi tipi
di società, non considerando, però, che comunque rimangono le sanzioni di cui
all'art. 28, anche per questi atti, almeno per quelli rogati per atto pubblico)
oppure se, avendo l’art. 32 l. 340/2000 espressamente limitato il controllo
degli atti di società precedentemente soggette ad omologa alla regolarità
formale, debba ritenersi che anche sugli atti relativi a società di persone, (almeno
a quelli redatti per atto pubblico) il controllo del Conservatore sia limitato
alla regolarità formale, nell’accezione dell’espressione sopra indicata (come
si evince dall’art. 13 del Regolamento).
In conclusione:
Ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento l’ufficio del registro imprese deve accertare l’esistenza delle condizioni espressamente
richieste dalla legge, senza poter sindacare la validità o l’inefficacia
per carenza di legittimazione, o altri vizi.